1. Sono considerati appartenenti alla categoria di
veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli
autoveicoli d'epoca, nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perchè
destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici
e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie
caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice
, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e
negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del
D.T.T.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni :
a) La loro circolazione può essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente nell'ambito della località e degli itinerari
di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una
particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località
sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente
organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità
della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima
consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta
dal tipo di veicolo;
b) Il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere
comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui
al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico e collezionistico
possono circolare sulle strade purchè posseggano i requisiti
previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal
regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di
cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo
tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a €
275,10 se si tratta di autoveicoli, o da € 33,60 a € 137,55
se si tratta di motoveicoli. |